Art. 62.
(Rimessione obbligatoria al tribunale tributario).

      1. La corte d'appello tributaria deve rimettere la causa al tribunale tributario, che ha emesso la sentenza impugnata, nei seguenti casi tassativi:

          a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

          b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato o

 

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è stata erroneamente dichiarata la contumacia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1;

          c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

          d) quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittimamente composto, tenendo altresì conto delle ipotesi di ricusazione di cui all'articolo 6;

          e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 36, comma 6;

          f) quando si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 6.

      2. Al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 1, la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
      3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, deve trasmettere d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.